«Se lo Stato incamera le pertinenze demaniali»
Pubblicato in 11. mar, 2008 da admin in Calabria, Italia, Liguria, Marche, Toscana
MARINA DI CARRARA – Vincenzo Marco Giua, consulente dell’Itb ed esperto in demanio marittimo, traccia un quadro della situazione determinata dalla finanziaria 2007. Di seguito proponiamo l’intervento completo alla fiera Balnearia di Carrara. Come ben noto, la finanziaria 2007 ha prodotto profondi cambiamenti nell’impianto giuridico procedurale con cui siamo stati abituati ad operare sopratutto perché [...]
MARINA DI CARRARA – Vincenzo Marco Giua, consulente dell’Itb ed esperto in demanio marittimo, traccia un quadro della situazione determinata dalla finanziaria 2007. Di seguito proponiamo l’intervento completo alla fiera Balnearia di Carrara.
Come ben noto, la finanziaria 2007 ha prodotto profondi cambiamenti nell’impianto giuridico procedurale con cui siamo stati abituati ad operare sopratutto perché non impone una nuova norma ma preferisce agire modificando ed integrando una norma pregressa: la legge 494/1993, la quale si sa, è stata oggetto di altre modificazioni e da cui hanno preso spunti alcuni Decreti Ministeriali.
Al di la del mio personale convincimento che la legge 494/93 era, nel suo complesso, una buona legge, che abbisognava di alcune modificazioni, per le quali sarebbe stato sufficiente organizzare un tavolo tecnico di concertazione con le Regioni e con le associazioni di categorie interessate, che senz’altro si sarebbe addivenuto ad un perfezionamento totale della legge stessa, evitando così stravolgimenti esorbitanti, che ci vedono molto preoccupati ed ansimanti.
Oggi la situazione generale presenta caratteri di grande precarietà e di incertezza e che, al momento, il problema più urgente è rappresentato dallo smisurato aumento dei canoni demaniali come determinato dalla finanziaria 2007, per le pertinenze demaniali, che raggiungerebbe un incremento percentuale pari anche al 1800%. Questa sproporzione implicita del canone, giunge in una congiuntura incontestabilmente sfavorevole per gli imprenditori turistici balneari ed in generale per l’economia turistica nazionale.
Se tali questioni non fossero sufficienti, da sole, a mettere a rischio le attività del settore balneare, è stato creato un nuovo problema per gli imprenditori turistici balneari, ovvero il possibile incameramento allo Stato delle strutture di difficile rimozione.
Come tutti sanno, l’Agenzia Generale del Demanio, ha emesso una circolare nella quale si fa presente che allo scadere del primo titolo concessorio, le opere di difficile rimozione, vengano incamerate allo stato e considerate alla stregua delle pertinenze demaniali, in virtù dell’applicazione dell’art. 49 del Codice della Navigazione.
Ritengo opportuno far presente che chi vi parla, ancor prima di essere stato chiamato da questa prestigiosa associazione ad offrire il proprio contributo riguardo la consulenza demaniale marittima, ha svolto per circa un trentennio, attività professionale quale funzionario delle Capitanerie di Porto, che ben si sa, erano demandate all’amministrazione del pubblico demanio marittimo, nel cui ambiente, peraltro, il Codice della Navigazione, il suo regolamento di esecuzione e le leggi ad essi collegate, erano in certo qual modo paragonati al vangelo per il sacerdote.
Ebbene, l’aspetto dell’incameramento allo stato delle opere di difficile rimozione, merita una giusta ed ponderata riflessione:
Il 1° comma dell’art. 49 del Codice della Navigazione recita testualmente: salvo che non sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale marittima, restano acquisite allo stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale.
Orbene, a tal riguardo, ritengo personalmente, che si stia facendo grande confusione con quanto derivante dal citato articolo e la circolare dell’agenzia generale del demanio, con conseguente ripercussione per quanto attiene l’applicabilità dell’art.1 comma 251 della finanziaria 2007.
In particolare la Circolare menzionata recita che si possono qualificare come pertinenze demaniali quei beni di difficile rimozione edificati su suolo demaniale alla scadenza del primo atto concessorio, anche se i manufatti non sono ancora iscritti nel testimoniale di stato e sempre che l’Autorità concedente non ne disponga la demolizione.
Da qui l’interpretazione, a mio avviso, poco attendibile e la conseguente applicazione da parte dell’Agenzia del Demanio nel ritenere che con la scadenza del titolo concessorio si interrompa, pur in presenza di legittimi rinnovi, la concessione stessa, mentre secondo me, l’interpretazione corretta del primo comma dell’art. 49, è che la scadenza della concessione, possa avvenire allo spirare della concessione e nei casi previsti dagli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione, ovvero nel caso di revoca o di decadenza della concessione medesima.
D’altra parte, se l’interpretazione che oggi l’Agenzia del Demanio dà all’art. 49 fosse ritenuta legittima, tutto ciò si sarebbe già verificato nel passato e messo in atto da parte delle Capitanerie di Porto, peraltro, molto oculate ed attente alla gestione amministrativa del Pubblico Demanio Marittimo
E’, quindi, impensabile che le medesime Autorità Marittime, che hanno amministrato il Pubblico Demanio Marittimo dal 1942, anno di emanazione del Codice della Navigazione sino al 2002, anno in cui sono state trasferite le competenze amministrative, abbiano potuto ignorare palesemente l’articolo 49, che dalla sua origine o entrata in vigore (1942) non è stato mai modificato.
Da quanto sopra posto in evidenza, si ha ragione di ritenere che l’eventuale acquisizione delle opere allo Stato, si possa verificare allo spirare della concessione e, quindi, nei casi di procedura prevista dagli artt. 42 e 47 del Codice della Navigazione oppure in presenza dell’accertamento di gravi opere abusive, così come, peraltro, dettato dalla finanziaria 2007 o in caso di costruzione di opere in cemento armato.
Tale mia convinzione viene, tra l’altro, supportata dalla sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 526 del 05.05.1998 che considera illegittimo il provvedimento di acquisizione al demanio, mediante il cosiddetto “testimoniale di stato”, di opere di difficile rimozione, realizzate in conformità dell’autorizzazione demaniale ed edilizia, qualora risulti adottato il rinnovo della concessione stessa e pertanto prima che il rapporto sia venuto a cessare per scadenza del termine o per altre cause indicate nell’art. 42 del codice della navigazione.
Come ultimo aspetto, vorrei sottolineare che taluni commentatori richiamano, quasi a condividere il comportamento posto in essere da parte delle agenzie del demanio, nell’effettuare sopralluoghi congiunti al fine di incamerare le opere di difficile rimozione, la sentenza della Cassazione Civile n. 4504 del 05.05.1998. Ebbene, pare, che tale sentenza preveda sì che le opere di difficile rimozione venissero incamerate allo stato, ma semplicemente perché erano considerate abusive e prive di legittimi titoli demaniali marittimi ed edilizi..
Ulteriori considerazioni, infine, andrebbero fatte, riguardo le procedure di acquisizione o incameramento allo stato, ma ritengo non dilungarmi ulteriormente.
Vorrei invece soffermarmi,se pur brevemente, sull’applicabilità dell’Istat. L’Agenzia del Demanio ha diffuso una nota definita: Linee guida per l’applicazione dei nuovi criteri di determinazione dei canoni.
Si riscontra, a mio modesto avviso, un’incongruenza interpretativa secondo cui gli importi indicati al comma 251, comma 1, lett. B, n.1 della legge finanziaria 2007 devono essere aggiornati degli indici Istat maturati dal 1994. Si tratta, secondo me, di una interpretazione in contrasto con il tenore letterale della norma, nella parte in cui dispone che per le concessioni demaniali marittime si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2007, gli importi maggiorati degli indici maturati alla stessa data
Inoltre, nella finanziaria 2007, viene esclusa la classificazione alla categoria “C” (bassa valenza turistica) e pertanto gli indici Istat, da applicarsi alla data del 01.01.2007, vengono riferiti alle concessioni demaniali marittime classificate secondo la categoria “A” o “B” ovvero a quelle dell’alta o media valenza turistica. Ebbene dal 1994, la legge allora il vigore, ossia la 494/93, demandava alle Regioni l’incombenza di effettuare una ricognizione della rispettiva costa, al fine di determinare l’appartenenza del proprio litorale, e delle concessioni ivi presenti nelle categorie “A” (alta valenza), “B” (media valenza) e “C” (bassa valenza). La legge 494 prevedeva, inoltre, che sino a quando le Amministrazioni Regionali non avessero adempiuto a tale ricognizione si consideravano le coste rientranti in tali regioni appartenenti alla categoria “C”. Da qui scaturiscono le incongruenze interpretative. Infatti, non tutte le Regioni hanno adempiuto, eccezion fatta per la Liguria, Marche, Calabria e qualche altra, ad effettuare la ricognizione prevista dalla legge 494/93, pertanto ne consegue che gli indici ISTAT, non si dimostrano del tutto attendibili, soprattutto per le Regioni che non hanno avuto la classificazione, per i motivi sopra esposti.






Fausto
apr 19th, 2008
…”l’Agenzia Generale del Demanio, ha emesso una circolare…” Gradirei sapere qual’è la circolare alla quale si fa riferimento.
Grazie e cordiali saluti
GALLI EMILIA
dic 8th, 2008
VORREI SAPERE DI PIU SULLA CIRCOLARE …
alfredo
ott 26th, 2010
buongiorno ,volevo chiedere se una circolare che prevede l’incameramento puo abrogare una legge dello stato, e se qualche sentenza ha dato ragione a qualche concessionario che è stato come me fatto passare da facile rimozione con licenza di concessione,a difficile rimozione con l’incameramento scritto sul pagamento della concessione 2009 e senza accatastamento,testimoniale di stato ecc ecc con le conseguenze dei canoni omi commerciali ,e non terziario ,cioè discutibili
grazie e buon lavoro
luigi
feb 22nd, 2012
vorrei sapere se il canone dovuto per opere incamerate da quando decorre?..